| Mercoledì 23 Maggio 2012 |
DESCRIZIONE
Presso l'Ufficio Stato Civile vengono tenuti i Registri di cittadinanza sui quali vengono iscritte le dichiarazioni che il cittadino può rendere come previsto dalla legge (rinuncia o riacquisto della cittadinanza) e trascritti i decreti di concessione della cittadinanza e quelli che ne dispongono la perdita, sentenze.
COME ACCEDERE
Può rendere eventuale dichiarazione o presentare istanze, il cittadino italiano (o straniero) residente ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La legge che norma la quasi generalità delle situazioni è la N. 91 del 1992 unitamente al suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 572 del 1993.
QUANDO FARE LA DICHIARAZIONE
In presenza della volontà soggettiva rispetto alle diverse condizioni e tempistiche previste dalla legge per ciascun caso di specie.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Varia rispetto la fattispecie ma sempre e comunque, il documento d'identità e la documentazione riferita alla cittadinanza al momento posseduta.
A QUALE UFFICIO PRESENTARE LA RICHIESTA E/O INFORMAZIONE
Ufficio Stato Civile
NOTE
La cittadinanza italiana si acquista per nascita, in qualsiasi Stato, da genitore/i italiano/i.
Per adozione di straniero minore di età.
Per beneficio di legge , es: lo straniero nato in Italia residente legalmente ed ininterrottamente dalla nascita e fino al 18° anno di età.
Per naturalizzazione, es: straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano residente legalmente in Italia da almeno cinque anni dopo l'adozione.
Per naturalizzazione a seguito matrimonio: quando il coniuge straniero risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi, oppure, se risiede all'estero, dopo tre anni dal matrimonio.