| Giovedì 9 Febbraio 2012 |
DESCRIZIONE
L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie.
ESCLUSIONI
Sono esenti dall'imposizione ai fini I.C.I. a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti fattispecie ( DL 93/08 pubblicato sulla GU 124 del 28/05/2008):
1) la prima casa + pertinenze (cantine, box, ecc...) ad eccezione dei casi di immobili con categoria catastale A1, A8 e A9;
2) le tipologie assimilate alla abitazione principale (+ pertinenze) per regolamento comunale, quindi, per Bollate, i casi in cui:
- i genitori concedono in uso gratuito la casa ai figli o il caso in cui i figli concedono in uso gratuito la casa ai genitori, sempre che sia i figli che i genitori abbiano la residenza presso l'immobile concesso in uso gratuito;
- le abitazione locate secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, L. 431/98 (contratti con canoni agevolati), con contratto registrato, a soggetti che la utilizzino come abitazione principale; tale esclusione è ammessa per un solo immobile locato;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) i casi in cui il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale (a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) - art. 6, comma 3bis, d.lgs. 504/92;
4) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4 d.lgs. 504/92).
SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
I proprietari di seconde case, di immobili con categoria catastale A1 A8 A9, di uffici, di negozi, di terreni agricoli, i possessori di un'area edificabile, chi ha ricevuto in leasing finanziario un fabbricato.
ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE PER IL 2010
1) ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili ad uso industriale ed artigianale, esercizi commerciali) 7 per mille.
2 ) ALIQUOTA DEL 7,5 per mille per gli alloggi sfitti, ossia non locati da oltre un anno consecutivo e che non sono oggetto di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
La detrazione per abitazione principale di € 108 si applica solo per gli immobili con categoria catastale A1 A8 A9 con aliquota 5,5 per mille.
MODULI DELLE COMUNICAZIONI USO GRATUITO
Disponibili presso U.R.P. e Ufficio Tributi. La richiesta deve essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo e rinnovata ogni anno se permangono le condizioni sopra indicate.
VALIDITA’
Annuale
MODALITA' PER IL VERSAMENTO ICI
NOTA BENE
SI RICORDA A TUTTI I CONTRIBUENTI CHE QUEST'ANNO LE SCADENZE PER IL PAGAMENTO I.C.I. SONO LE SEGUENTI
Acconto: dal 1° al 16 giugno 2011
Saldo: dal 1° al 16 dicembre 2011
1^ Rata Acconto: da versare entro il 16 giugno 2011
Il versamento deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta (conguaglio a dicembre)
2^ Rata Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
In ogni caso resta facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2011.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO
< 30 giorni 2,50% dell'importo dovuto + interessi legali pari all'1% dal 01/01/2011 (entro 12 mesi dalla scadenza)
> 30 giorni 3% dell'importo dovuto + interessi legali pari all'1% dal 01/01/2011
> 12 mesi 30% dell'importo dovuto + interessi legali pari all'1% dal 01/01/2011
MODALITA' DI PAGAMENTO
(1) Conto corrente postale:
SI PRECISA CHE DAL 01/01/2007 E' VARIATO IL NUMERO DI C.C. PER IL VERSAMENTO DELL'I.C.I. IL NUOVO NUMERO E' IL SEGUENTE: C.C. N. 76111905 intestato a COMUNE DI BOLLATE
SERVIZIO TESORERIA I.C.I CONVENZIONE
(2) Pagamento online attraverso il sito
www.posteitaliane.it
(3) Modello F24:
I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24
ai fini I.C.I. sono i seguenti (codice catastale comunale A940)
3900 ulteriore detrazione per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato
3901 imposta Comunale sugli immobili per l'abitazione principale
3902 imposta Comunale sugli immobili per i terreni agricoli
3903 imposta comunale sugli immobili per le aree edificabili
3904 imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati
3906 imposta Comunale sugli immobili - interessi
3907 imposta comunale sugli immobili - sanzioni
(4) Presso Tesoreria Comunale Banca Popolare di Milano- Piazza Primo Levi - Bollate
NORME DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n° 504 del 30-12-1992 (art. 10).
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