| Venerdì 10 Febbraio 2012 |
ELENCO UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA E MODALITA' DI ACCESSO
Coloro che intendono avviare unità di offerta socio sanitaria (ai sensi della L. R. 3/2008) nelle seguenti aree:
ANZIANI:
Residenze Sanitario assistenziali per Anziani (R.S.A.)
Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.)
DISABILI:
Residenze Sanitario assistenziali per Disabili (R.S.D.)
Centri Diurni per Disabili (C.D.D.)
TITOLI SOCIO – SANITARI per la generalità della popolazione:
Voucher socio sanitario
Voucher socio sanitario di lungo assistenza (per le Comunità Socio Sanitarie)
GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE:
Strutture di riabilitazione extra ospedaliera
Hospice
Servizi che operano nel settore delle dipendenze
Consultori familiari
devono presentare una denuncia di inizio attività (D.I.A.) all'ASL MI 1 Dipartimento PAC/ASSI – U.O.S. Vigilanza Servizi Socio Assistenziali di Parabiago (Mi), fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabliti dalle disposizioni vigenti.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
Prima dell'apertura dell'unità di offerta socio sanitaria.
INFORMAZIONI E MODULISTICA DISPONIBILE
ASL MI 1 Dipartimento PAC/ASSI – U.O.S. Vigilanza Servizi Socio Assistenziali di Parabiago (Mi) – Telefono 0331/498.653 - 601
A QUALE UFFICIO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) e la relativa documentazione da allegare andrà inviata per la fase istruttoria a:
ASL MI 1 Dipartimento PAC/A.S.S.I.
U.O.S. Vigilanza Servizi Socio Assistenziali
Via Spagliardi, 19
20015 Parabiago (Mi)
COSTI DA SOSTENERE
Nessuno.
TEMPI DI ATTESA
In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità di offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa solo dopo che sia trascorso il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attvità (D.I.A.).
SANZIONI
In caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l'ASL MI 1 previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura del servizio e la revoca dell'eventuale accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o l'incolumità delle persone verrà disposta l'immediata chiusura della struttura e le misure da adottare per la ripresa dell'attività.
ACCREDITAMENTO
La Giunta Regionale della Regione Lombardia disciplina le modalità per la richiesta, la concessione e l'eventuile revoca dell'accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie, nonchè per la verifica circa la permanenza dei requisiti richisti per l'accreditamento medesimo.
L'accrditamento costituiscee condizione indispensabile per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri elativi alle prestazoioni di rilevo sanitario, erogate nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole unità di offerta dai relaivi atti di accreditemento e dai consegnueiti rapporti posti in essre dalle ASL.
NORME DI RIFERIMENTO
L. R. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”.
Delibera G. R. n. 7438 del 13 giugno 2008 “DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIOSANITARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2 DELLA L.R 3/2008”.