| Mercoledì 23 Maggio 2012 |
DESCRIZIONE
Sono definiti esercizi di vicinato (negozi) le attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l´area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Per aprire o modificare un esercizio di vicinato occorre presentare - al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio - una Segnalazione Cerificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), completa dei necessari allegati di riferimento.
In particolare, per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie (entro il limite dei 250 mq.) è necessario presentare: modello A, scheda 1, scheda 2, planimetria, ricevuta di versamento oneri A.S.L. per il settore alimentare.
Per comunicare subentro e variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare: modello B, scheda 2, ricevuta di versamento oneri A.S.L. per il settore alimentare.
Le attività che comportino rischio di incendio o uno o più rischi per l'ambiente, devono allegare anche la scheda 5.
La presentazione della S.C.I.A. - correttamente compilata e corredata degli allegati obbligatori - consente di iniziare subito l'attività.
I moduli S.C.I.A. sono stati approvati dalla Regione Lombardia con Decreto Direttore Generale 18 marzo 2011 n. 2481. La segnalazione eventualmente effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è valida e viene respinta e archiviata.
REQUISITI PER L´ESERCIZIO DELL´ATTIVITA´
Requisiti soggettivi:
• possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali, previsti dall´art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
Se l´attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un´altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di s.p.a. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
Requisiti oggettivi:
• il locale di vendita in disponibilità (proprietà, contratto di locazione, altro) deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d´uso commerciale) ed igienica sanitaria.
NORMATIVA
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 - attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Legge regionale 02.02.2010, n. 6 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
NOTE
Alla modulistica (vedi documenti allegati) è necessario allegare anche quanto di seguito indicato:
• copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella D.I.A.P.;
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella D.I.A.P.;
• planimetria dei locali, in scala, non inferiore a 1:100; occorre indicare, per ogni locale, destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono;
• documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti professionali (per il settore alimentare);
• copia della dichiarazione notarile (in caso di subingresso)
• ricevuta del versamento a favore dell'A.S.L. (per il settore alimentare).
Nel caso in cui l'imprenditore voglia farsi assistere da intermediari qualificati (es: Associazione di Categoria, professionista di fiducia) per la presentazione dell'istanza occorre conferire all'intermediario apposita procura speciale.