| Mercoledì 23 Maggio 2012 |
DESCRIZIONE
Sono definite medie strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita da mq. 251 fino a mq 2500.
Per superficie di vendita si intende l´area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Ai sensi del paragrafo 1, comma 5, della D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054, la superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione.
In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che vengano richieste ed ottenute, in conformità alle norme vigenti, le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 114/98 (medie e grandi strutture di vendita), per l'intera ed effettiva superficie di vendita.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
I procedimenti relativi alle medie strutture di vendita riguardano:
• apertura nuovo esercizio
• apertura per subingresso
• trasferimento di sede
• ampliamento superficie di vendita (fino al limite massimo di 2500 mq.)
• variazione del settore merceologico
• cessazione di attività.
La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite consentito, nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico di una media struttura sono soggetti ad autorizzazione comunale.
La modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione è quella approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali - Modello COM.2.
Il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché completa e regolare.
In conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali (L.R. 08/2007 ora articolo 125 della L.R. n. 33/2009), esclusivamente per il settore alimentare occorre presentare anche la S.C.I.A. - avente efficacia immediata – valida ai fini igienico-sanitari. In tal caso, la dichiarazione va presentata all’effettivo inizio dell’attività (che non è contestuale né alla richiesta né al rilascio dell’autorizzazione all'esercizio). Alla S.C.I.A. (modello A o modello B) occorre allegare la ricevuta di versamento degli oneri A.S.L.
L'apertura per subingresso, le variazioni concernenti la riduzione della superficie di vendita e la riduzione del settore merceologico nonché la cessazione dell'attività devono essere comunicate al Comune mediante l'utilizzo del Modello COM3.
Per il settore alimentare occorre, anche in tal caso, la notifica igienico-sanitaria mediante la presentazione di apposita S.C.I.A., come sopra specificato, unitamente alla ricevuta di versamento degli oneri A.S.L. La dichiarazione eventualmente effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è valida e viene respinta e archiviata.
REQUISITI PER L´ESERCIZIO DELL´ATTIVITA´
Requisiti soggettivi:
• possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali, previsti dall´art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
Se l´attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un´altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di s.p.a. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
Requisiti oggettivi:
• il locale di vendita in disponibilità (proprietà, contratto di locazione, altro) deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d´uso commerciale) ed igienica sanitaria.
NORMATIVA
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
- Deliberazione di Consiglio Regionale 2 ottobre 2006, n. VIII/215 e ss.mm.ii. - Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008
- Deliberazione di Giunta Regionale 4 luglio 2007, n. VIII/5054 e e ss.mm.ii. – Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 dicembre 2007, n. VIII/6024 - Medie strutture di vendita - Disposizioni attuative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008
NOTE
Le medie strutture di vendita potranno essere insediate nel Comune di Bollate in tutte le aree nelle quali il vigente Piano Regolatore Generale [approvato con deliberazione di C.C. n. 85 del 17.05.1984 ed approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione di G.R. n. VI/9829 del 04.06.1986 – B.U.R.L. n. 30 del 23.07.1986 – e successive varianti] consente la destinazione ‘commerciale´ compatibilmente alla destinazione morfologico-funzionale di zona di cui alle Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A. .- del P.R.G. [approvate con deliberazione di C.C. n. 76 del 22.04.1999 – B.U.R.L. n. 27 Serie Inserzioni del 07.07.1999].
Per le medie strutture di vendita il procedimento di autorizzazione commerciale è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.
Nel caso in cui l'imprenditore voglia farsi assistere da intermediari qualificati (es: Associazione di Categoria, professionista di fiducia) per la presentazione dell'istanza occorre conferire all'intermediario apposita procura speciale.