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Comune di Bollate
 Mercoledì 23 Maggio 2012
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Vivere a Bollate

Forme speciali di vendita

Ufficio Competente: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DESCRIZIONE
Si definiscono forme speciali di vendita al dettaglio:

spacci interni (articolo 16 del Decreto Legislativo n. 114/98) → consiste nella vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via

• vendita a mezzo di apparecchi automatici (articolo 17 del Decreto Legislativo n. 114/98) → consiste nella vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici ed il consumatore, inserendo le monete nell'apposito dispositivo automatico, preleva personalmente il prodotto; la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, senza la presenza di addetti, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, deve essere preventivamente ottenuta la concessione di suolo pubblico

• vendita per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione (articolo 18 del Decreto Legislativo n. 114/98) commercio elettronico o tramite internet → consiste nella vendita che viene effettuata attraverso il sistema postale o i mezzi televisivi ("televendita"), radiofonici o di comunicazione in generale; è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta; è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore

• vendita al domicilio dei consumatori (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 114/98) → consiste nella vendita al dettaglio mediante raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori (comunemente definito "porta a porta") o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Per aprire o modificare un'attività speciale di vendita occorre presentare - al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio - una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), completa dei necessari allegati di riferimento.
In particolare, per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'attività è necessario presentare: modello A, scheda 1, scheda 2, ricevuta di versamento oneri A.S.L. per il settore alimentare.
Per comunicare subentro e variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare: modello B, scheda 2, ricevuta di versamento oneri A.S.L. per il settore alimentare.
La presentazione della S.C.I.A. - correttamente compilata e corredata degli allegati obbligatori - consente di iniziare subito l'attività.
I moduli S.C.I.A. sono stati approvati dalla Regione Lombardia con Decreto Direttore Generale 18 marzo 2011 n. 2481. La segnalazione eventualmente effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è valida e viene respinta e archiviata.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Requisiti soggettivi:
• possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali, previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l´attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un´altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di s.p.a. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
Requisiti oggettivi: (solo per spacci interni e vendita a mezzo di apparecchi automatici)
• il locale di vendita in disponibilità (proprietà, contratto di locazione, altro) deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d´uso commerciale) ed igienica sanitaria.

NORMATIVA
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 - attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Legge regionale 02.02.2010, n. 6 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

NOTE
Vendita mediante apparecchi automatici:
le imprese del settore della distribuzione automatica devono presentare la S.C.I.A. modello A (e le relative schede 2 per il titolare, i membri dell'organo di amministrazione e il delegato o preposto della società) solo al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale.
Le successive installazioni e/o le cessazioni dei singoli apparecchi devono essere comunicate solamente all'A.S.L. competente per territorio, in base al luogo di installazione, per i distributori di prodotti alimentari. Nessun ulteriore adempimento è previsto per i distributori di prodotti non alimentari.

Vendita tramite televisione: durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza di agenzia d’affari ai sensi dell'articolo 115 del T.U.L.P.S. (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.).

Vendita presso il domicilio dei consumatori - incaricati alla vendita: il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore (titolare/legale rappresentante) che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Il tesserino: 
- deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di  vendita
- deve essere revocato in caso di perdita dei requisiti morali
- è necessario anche per l'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale

Alla modulistica (vedi documenti allegati) è necessario allegare anche quanto di seguito indicato:
• copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella S.C.I.A.;
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella S.C.I.A. (per i cittadini extracomunitari;
• documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti professionali (per il settore alimentare);
• copia della dichiarazione notarile (in caso di subingresso)
• ricevuta del versamento a favore dell'A.S.L. (per il settore alimentare).


Nel caso in cui l'imprenditore voglia farsi assistere da intermediari qualificati (es: Associazione di Categoria, professionista di fiducia) per la presentazione dell'istanza occorre conferire all'intermediario apposita procura speciale.




 





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