| Mercoledì 23 Maggio 2012 |
DESCRIZIONE
Si definiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione
b) le vendite di fine stagione (saldi)
c) le vendite promozionali
nelle quali l´esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Rientrano nella categoria delle vendite straordinarie anche le vendite sottocosto.
a) Vendite di liquidazione – articolo 114 L.R. n. 06/2010 s.m.i.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Periodo consentito → tutto l'anno ma solo al verificarsi delle specifiche condizioni sopra indicate.
In caso di trasformazione o di rinnovo dei locali le suddette vendite di liquidazione sono consentite per una sola volta in ciascun anno solare e non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i saldi e, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre
Durata → massimo 13 settimane; in caso di trasformazione o rinnovo dei locali la durata massima è di 6 settimane
Comunicazione al Comune → obbligatoria, con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione.
La comunicazione deve indicare l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita, la data di inizio e quella di cessazione, le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche e con indicazione della quantità delle stesse.
Alla comunicazione di vendita di liquidazione deve essere allegata la documentazione corrispondente ai singoli casi: S.C.I.A. modello B per cessazione di attività di vicinato, atto di rinuncia della specifica autorizzazione per cessazione di media/grande struttura di vendita, atto di compravendita o almeno preliminare di vendita registrato per trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, S.C.I.A. modello A per trasferimento esercizio di vicinato ovvero modello COM2 per trasferimento media/grande struttura, copia permesso di costruire/D.I.A. edilizia, preventivi di spesa relativi ai lavori da eseguire per trasformazione o rinnovo dei locali
b) Vendite di fine stagione o saldi – articolo 115 L.R. n. 06/2010 s.m.i.
Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento
Periodo consentito → due volte all'anno (periodo estivo e periodo invernale); la Giunta Regionale, con deliberazione n. 9/785 del 17.11.2010, ha stabilito l'inizio dei saldi nel modo seguente:
- per i saldi invernali, il 6 gennaio di ogni anno
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
Durata → massimo sessanta giorni (per ciascun periodo)
Comunicazione al Comune → nessuna.
c) Vendite promozionali – articolo 116 L.R. n. 06/2010 s.m.i.
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Periodo consentito → tutto l'anno, escluso nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi e, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l´igiene della persona e per l´igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra
Durata → secondo la determinazione dell'esercente
Comunicazione al Comune → nessuna.
INFORMAZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI
Nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente:
- il prezzo normale di vendita iniziale
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
E´ facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E´ vietato all´operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto sopra indicato.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla legge regionale.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l´operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l´ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni sopra previste.
L´eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
Nel corso delle vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie di cui alla legge regionale in oggetto è vietato l´uso della dizione ‘vendite fallimentari´ come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
Vendite sottocosto – D.P.R. 06/04/2001 n. 218
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
La disciplina sulla vendita sottocosto si applica alla tipologia dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa.
Periodo consentito → massimo tre volte nel corso dell'anno (solare); tra una vendita sottocosto e la successiva deve essere decorso un periodo di tempo almeno pari a 20 giorni. Si fa eccezione a tale limitazione nel solo caso che la precedente vendita sia avvenuta nel mese di dicembre e la successiva è la prima del nuovo anno
Durata → ciascuna vendita non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze (prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta
Comunicazione al Comune → obbligatoria, almeno 10 giorni prima dell'inizio, salvo per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto.
NORMATIVA
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 15) ¬ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (capo II - articoli 113-118) - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
- D.G.R. 17.11.2010, n. 9/785 - Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 115, L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere») - Revoca della deliberazione 21 novembre 2007, n. 8/5892
- D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114