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Comune di Bollate
 Mercoledì 23 Maggio 2012
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Vivere a Bollate

Commercio di cose usate o antiche e/o aventi valore artistico

Ufficio Competente: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DESCRIZIONE
Si definiscono:
cose usate → beni che conservano, dopo il deterioramento dovuto all'uso, un valore che, sebbene diminuito, può essere oggetto di possibile contrattazione economica. Le cose usate, se subiscono una trasformazione radicale tale da impedirne il riconoscimento delle loro originarie individualità e funzionalità, sono considerate nuove (es: carta rigenerata).
cose antiche → beni che, a prescindende dal loro uso, acquistano particolare pregio e valore in virtù sia del decorso del tempo che delle disposizioni di legge a tutela delle cose di interesse storico o artistico.

PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
L'articolo 126 del T.U.L.P.S. dispone che: “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza”.
Pertanto, i soggetti - già titolari di autorizzazione commerciale - che intendono vendere cose antiche o usate devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. - ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90 s.m.i.
Ai sensi dell'articolo 128 del T.U.L.P.. gli esercenti devono, altresì, munirsi del registro di carico e scarico dei beni antichi e usati riportante le indicazioni di legge.
Le disposizioni degli articoli 126 e 128 del T.U.L.P.S. si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (es: vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto).
La presentazione della S.C.I.A. - correttamente compilata – consente di iniziare subito la specifica attività.
La S.C.I.A. ha validità illimitata. E' fatto comunque obbligo al dichiarante di comunicare, mediante il modulo predisposto dall'ufficio, ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività.
Qualora trattasi di commercio di beni di cui all'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la S.C.I.A. sarà trasmessa dal Comune – Sportello Unico per le Attività Produttive - anche alla Soprintendenza ed alla Regione ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto medesimo.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Requisiti soggettivi:
• assenza di cause ostative previste negli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
• essere titolare di attività di commercio fisso o di commercio su aree pubbliche

NOTE
Vendita di oggetti preziosi
Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (quali oro, argento, platino), nonché le pietre preziose (quali diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri), i coralli e le perle, anche se venduti sciolti. Il commercio di oggetti preziosi è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Questura.

Alla modulistica (vedi documenti allegati) è necessario allegare anche quanto di seguito indicato:
• copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella D.I.A.P.;
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella D.I.A.P.;
• registro che deve essere tenuto per l'annotazione delle operazioni effettuate, da far vidimare dal Comune (per tale richiesta va compilato l'allegato 3 in fondo al modello S.C.I.A.)

NORMATIVA
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S. (artt. 126-128)
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli 242-247)
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 19) – Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 19) - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137

 

Nel caso in cui l'imprenditore voglia farsi assistere da intermediari qualificati (es: Associazione di Categoria, professionista di fiducia) per la presentazione dell'istanza occorre conferire all'intermediario apposita procura speciale.




 







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