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Comune di Bollate
 Mercoledì 23 Maggio 2012
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Vivere a Bollate

Comunicazione di Inizio Attività Edilizia - C.I.A. (per attività economiche)

Ufficio Competente: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DESCRIZIONE
Sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori  (C.I.A.) gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e) del D.P.R. n. 380/01 così come modificato della Legge 22 maggio 2010, n. 73 (Legge di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40) ovvero i seguenti:

1) manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 c. 1 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
→ N.B. esclusivamente per questa fattispecie di intervento è previsto il deposito di una relazione tecnica asseverata, dei relativi elaborati progettuali e della comunicazione dei dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori;
2) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
3) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
4) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
5) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
6) mutamenti di destinazione d’uso (cd. funzionali) di immobili, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purchè conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria (ex art. 52 L.R. 12/05).

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La C.I.A. può essere presentata dalla proprietà o dall’avente titolo.
Gli interventi, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La C.I.A. si presenta contestualmente all'inizio lavori; le opere devono comunque essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata ad nuova nuova comunicazione.
L'interessato (la proprietà o l’avente titolo) è comunque tenuto a comunicare al S.U.A.P. la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va trasmesso al S.U.A.P., con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la C.I.A. e contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Essendo una procedura autocertificata, non è previsto il rilascio di alcun provvedimento, salvo sospensione o diffida a proseguire i lavori.


NORMATIVA
Nazionale
- D.P.R. 6-6-2001 n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- L. 9-1-1989 n. 13: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
- D.M. 14-6-1989 n. 236: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Regionale
- L.R. 11-3-2005 n. 12: Legge per il governo del territorio.
- L.R. 20-2-1989 n. 6: Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
Regolamentazione comunale
- Regolamento Edilizio Comunale: qui 
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore vigente: qui
- Piano delle Regole  e Piano di Governo del Territorio: qui





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