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Comune di Bollate
 Mercoledì 23 Maggio 2012
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Vivere a Bollate

Agenzia d'affari

Ufficio Competente: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DESCRIZIONE
Assumono la denominazione di “agenzie pubbliche” o “uffici pubblici di affari” secondo quanto indicato dall'articolo 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773) le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari e/o servizi altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che sono già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari).
Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono:
• l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti
• una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta
• la natura essenzialmente d'intermediazione di tale opera
• il fine di lucro.

PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
Ad esclusione delle agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni, per le quali è competente la Questura, l'attività di agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. si esercita previa presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. - ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge n. 122/2010, da parte del titolare (in caso di ditta individuale) o del legale rappresentante (in caso di società).
Ai sensi dell'articolo 120 del T.U.L.P. S. gli esercenti devono munirsi del Registro giornale degli Affari riportante le indicazioni di legge nonché munirsi del Tariffario dei Compensi, vidimato dall'Ufficio comunale.
La presentazione della S.C.I.A. - correttamente compilata – consente di iniziare subito la specifica attività.
La S.C.I.A. ha validità illimitata. E' fatto comunque obbligo al dichiarante di comunicare, mediante il modulo predisposto dall'ufficio, ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Requisiti soggettivi:
• assenza di cause ostative previste negli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S.
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
E’ ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti.
Requisiti oggettivi:
Occorre la disponibilità dei locali dove viene svolta l’attività o di un dominio internet nel caso l’attività sia svolta on-line.
L’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione. In questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività. Il richiedente dovrà prestare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni dell’articolo 16 del citato R.D. n. 773/1931 in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

NORMATIVA
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S. (artt. 126-128)
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli 242-247)
- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 159 e 163).

NOTE
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
• tenere un registro giornale degli affari;
• tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono con la tariffa delle relative mercedi;
• comunicare al Comune qualsiasi variazione alla tabella delle operazioni;
• non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa;
• non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Alla modulistica (vedi documenti allegati) è necessario allegare anche quanto di seguito indicato:
• copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella S.C.I.A.
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella S.C.I.A.
• registro che deve essere tenuto per l'annotazione delle operazioni effettuate, da far vidimare dal Comune (per tale richiesta va compilato l'allegato 3 in fondo al modello S.C.I.A.)

Nel caso in cui l'imprenditore voglia farsi assistere da intermediari qualificati (es: Associazione di Categoria, professionista di fiducia) per la presentazione dell'istanza occorre conferire all'intermediario apposita procura speciale.



 







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