| Mercoledì 23 Maggio 2012 |
DESCRIZIONE
Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività - D.I.A. gli interventi non riconducibili alle seguenti categorie:
- attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380/01)
- attività edilizia soggetta a comunicazione preventiva ( art. 6, c. 1, D.P.R. n. 380/01)
- interventi soggetti a Permesso di Costruire (art. 10 D.P.R. n. 380/01).
Possono essere pertanto realizzati con D.I.A. ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380/01)
Ambito di applicazione ordinaria del procedimento
- interventi di manutenzione straordinaria volti a rinnovare o sostituire anche parti strutturali degli edifici.
Sono compresi anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari (cd. frazionamento di UI, art. 27, comma 1, lett. B), L.R. n. 12/05
- interventi di restauro e risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia leggera, definibile a contrario dalla pesante
In tale ambito d’intervento possono anche essere incluse ipotesi di demolizione e ricostruzione cd. fedele del fabbricato, ovvero comunque senza aumento delle unità immobiliari, senza modifiche dei prospetti, delle superfici e della destinazione d’uso (se in zona A), oltreché, ovviamente, nel rispetto della volumetria e della sagoma dell’edificio preesistente
- interventi relativi a pertinenze (purché con esecuzione del volume inferiore al 20% del volume del bene principale);
- varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire. Tali D.I.A. costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01 e art. 41, comma 1, L.R. n. 12/2005);
- parcheggi pertinenziali art. 9, c. 1 L. n. 122/89 (come sostituito dall'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 380/01).
Ambito di applicazione sostitutivo del Permesso di costruire
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino:
- aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici
- mutamento della destinazione d'uso in immobile in zona omogenea;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da:
- piano attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nel quale è stata espressamente dichiarata la sussistenza di precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali;
- accordo negoziale avente valore di piano attuativo, che contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale (Consiglio Comunale, Giunta Comunale) in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La D.I.A. può essere presentata dalla proprietà o dall’avente titolo, e deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 11 del Regolamento Edilizio vigente e, ai sensi dell'art. 3 c. 8 D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la certificazione della regolarità contributiva relativa alle imprese esecutrici dei lavori, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.
Gli interventi, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La D.I.A. deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, così come previsto dalla L.R. n. 12/05 e s.m.i. Parte II Titolo I capo III.
Essendo una procedura autocertificata, il S.U.A.P., a seguito della presentazione della D.I.A. non rilascia alcun titolo abilitativo per la realizzazione delle opere; pertanto, salvo diversa comunicazione da parte del S.U.A.P., i lavori possono essere iniziati trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione.
Le opere devono essere ultimate entro tre anni dalla data di efficacia dell’istanza (trentunesimo giorno dalla data di presentazione). La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato (la proprietà o l’avente titolo) è comunque tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va trasmesso allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la D.I.A. e contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Per la documentazione da allegare all'istanza fare riferimento all'art. 11 del Regolamento Edilizio vigente.
COSTI DA SOSTENERE
Regime contributivo gratuito, ad eccezione della ristrutturazione edilizia (art. 43, L.R. n. 12/05) per la quale il contributo di costruzione e i diritti di segreteria sono quantificati in relazione alla destinazione funzionale degli interventi stessi.
Il calcolo relativo al contributo di costruzione dovuto deve essere allegato all’istanza ed il pagamento deve essere effettuato nei 40 giorni successivi all’avvenuta presentazione della D.I.A..
Nel caso in cui il calcolo non sia allegato all'istanza, la D.I.A. sarà automaticamente oggetto di diffida.
NORMATIVA
Nazionale
D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L. 9-1-1989 n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
D.M. 14-6-1989 n. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.M. 22-1-2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
L. 9-1-1991 n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Regionale
L.R. 11-3-2005 n. 12
Legge per il governo del territorio.
L.R. 20-2-1989 n. 6
Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
Regolamentazione comunale
Regolamento Edilizio Comunale
Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. vigente
Piano delle Regole – Piano di Governo del Territorio
Documento di Piano - Piano di Governo del Territorio