Attività di distribuzione carburanti per autotrazione
Ufficio Competente:
COMMERCIO
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Esercita l'attività di vendita negli "spacci interni" chiunque effettua vendita di prodotti a favore di dipendenti da Enti o imprese (pubblici o privati) di militari, di soci di cooperative di consumo nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi
COME ACCEDERE
L'attività di "spaccio interno" è soggetto a previa comunicazione e può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla protocollazione della comunicazione medesima.
L'attività può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. Occorre essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali (questi ultimi solo per il settore alimentare)
QUANDO FARE LA RICHIESTA
Quando si intende intraprendere una attività in uno spaccio interno e comunque trenta giorni prima di quando si è intenzionati ad avviare l'attività
MODULISTICA DISPONIBILE
Ufficio Commercio Attività Produttive
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• "comunicazione" denominata "COM4" (modello ministeriale) debitamente compilato
• fotocopia carta d'identità del richiedente
• fotocopia carta d'identità della persona preposta alla gestione dello spaccio
• se esercizio dell'attività relativa al settore merceologico alimentare occorre presentare altresì copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali della persona preposta alla gestione dello spaccio
A QUALE UFFICIO PRESENTARE LA RICHIESTA
Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Aldo Moro n. 1
MODALITÀ DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE
Non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione; il modello "COM4" protocollato diventa il titolo all'esercizio della specifica attività
VALIDITÀ
Illimitata
COSTI DA SOSTENERE
Nessuno
TEMPI DI ATTESA
l'attivazione dell'esercizio è condizionata al decorso di almeno 30 giorni da quando la "comunicazione" è pervenuta al Comune
SANZIONI
L'inizio della specifica attività senza aver presentato il modello "COM4" oppure prima dei prescritti 30 giorni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 114/98; inoltre la falsa attestazione - nella parte del modello "COM4" delle autocertificazioni - comporta il divieto di inizio dell'attività medesima, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
NORME DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n. 114/98
RECLAMI E RICORSI
In caso di violazioni alle norme in materia di commercio in spacci interni l'autorità competente è il Dirigente dell'Ufficio Commercio Attività Produttive
NOTE
L'attività commerciale in spacci interni comporta che la medesima venga svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via
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