| Sabato 4 Febbraio 2012 |
Legge regionale 28 del 28 ottobre 2004
"Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città"
La diversificazione degli orari di lavoro, la congestione urbana, l'espansione dell'economia dei servizi, il cambiamento degli stili di vita rendono necessarie politiche innovative di armonizzazione degli orari che agiscano su tre sfere:
- tempi individuali,
- tempi urbani
- tempi sociali.
Attraverso la legge regionale 28/2004 "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" la Regione Lombardia individua:
1. il sistema regionale di programmazione e definizione delle politiche temporali (artt. 2 e 3);
2. i criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti (art. 4);
3. i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari (art. 5);
4. i criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per progetti finalizzati alla definizione e attuazione dei piani territoriali degli orari (art. 6);
5. le azioni di promozione e ricerca a sostegno della legge (artt. 7 e 8).
La legge regionale dà quindi attuazione alla legge 53/2000 (capo VII "Tempi della città") in maniera innovativa, definendo sul territorio un sistema integrato nel quale i diversi attori promuovono il coordinamento dei tempi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza.
La Regione e le Province inseriscono le politiche temporali nei loro documenti di programmazione generali e settoriali.
I Comuni definiscono i Piani territoriali degli orari per promuovere il coordinamento degli orari dei servizi pubblici, di interesse pubblico o generale, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla legge e dalle linee di programmazione generali o settoriali. Il Piano territoriale degli orari diventa così uno strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, regola il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere la loro graduale armonizzazione e coordinamento.
Ai sensi della legge 53/2000 sono tenuti ad approvare un proprio piano degli orari, in forma singola o associata, i comuni della Lombardia sopra i 30.000 abitanti. I comuni sotto tale soglia possono comunque approvare un proprio Piano.
Soggetti ammessi al finanziamento:
Comuni in forma singola o associata
Obiettivi:
L'ottica temporale interessa diversi ambiti delle politiche pubbliche:
- la qualificazione dei servizi della pubblica amministrazione;
- la vivibilità e sicurezza degli spazi urbani;
- le politiche relative agli orari di lavoro;
- la localizzazione e gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli esercizi commerciali, dei servizi culturali;
- la mobilità sostenibile e il sistema dei trasporti;
- i servizi alla persona;
- le reti di solidarietà sociale.
Elementi di attenzione:
La legge regionale
- promuove la governance in materia di politiche temporali, accrescendo le capacità progettuali dei gruppi, dei cittadini, delle istituzioni e favorendo le politiche che producano una sintesi tra le azioni dei diversi soggetti coinvolti;
- riconosce la piena autonomia dei comuni nella definizione dei piani territoriali degli orari, sulla base del principio di sussidiarietà;
- indica criteri di premialità rispetto all'assegnazione delle risorse in base alla rispondenza con gli obiettivi programmatici regionali;
- incentiva gli accordi con soggetti pubblici e privati, profit e non profit, per la coprogettazione e/o la realizzazione delle azioni e dei progetti inseriti nei Piani territoriali degli orari, in particolare utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale".
FONTE: Regione Lombardia - Donne e Politiche Femminili