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I.C.I.: quali novità

ICI 2008

Grosse novità per l’I.C.I., a seguito del Consiglio dei Ministri di Napoli del 21 maggio scorso.

Sono esenti dall'imposizione ai fini I.C.I. a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti fattispecie:

1) la prima casa + pertinenze (cantine, box, ecc..) ad eccezione dei casi di immobili con rendita catastale A1, A8 e A9;

2) le tipologie assimilate alla abitazione principale (+ pertinenze) per regolamento comunale, quindi, per Bollate, i casi in cui:

- i genitori concedono in uso gratuito la casa ai figli o il caso in cui i figli concedono in uso gratuito la casa ai genitori sempre che sia i figli che i genitori abbiano la residenza presso l'immobile concesso in uso gratuito;

- le abitazioni locate secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, L. 431/98, (contratti con canoni agevolati), con contratto registrato, a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) i casi in cui il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale (a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) - art. 6 comma 3 bis, d.lgs. 504/92 

4) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (art. 8 comma 4 dlgs. 504/92).

Infine, è abrogata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille calcolata sulla base imponibile introdotta dalla finanziaria 2008 (art. 8 comma 2bis e 2 ter dlgs 504/92).